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Statuto dell'Associazione
Statuto

Art.1 È costituita l'Associazione di Cultura Biblica denominata BIBBIA APERTA, con sede in Padova. Essa avrà durata a tempo indeterminato.

 

Art.2 L'Associazione ha i seguenti scopi:
a. promuovere lo studio della Bibbia e dei problemi scientifico-culturali ad essa collegati, organizzando a tal fine, direttamente o indirettamente, lezioni, conferenze, studi, convegni e dibattiti;
b. informare su iniziative di cultura biblica promosse da altri enti ed associazioni e su pubblicazioni utili al raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa;
c. promuovere contatti con altre associazioni, istituzioni ed enti affini;
d. partecipare, contribuire, dar vita ad altri organismi affini.
Essa ha finalità culturali e non persegue scopi politici e di lucro.

 

Art.3 L'Associazione è costituita dai soci fondatori e da coloro che, condividendo gli interessi e gli scopi sopra indicati, ne diventano soci sostenitori, soci ordinari e associati, secondo le modalità seguenti.
Coloro che intendono divenire soci devono presentare domanda di adesione in cui dichiarano di accettare gli scopi dell'associazione. Sulla domanda di adesione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo. Dopo l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente perfeziona la sua iscrizione come socio con il versamento della quota prevista.
Costituiscono motivi di cessazione della qualità di socio:
a. le dimissioni del socio accettate dal Consiglio Direttivo;
b. la morosità per mancato pagamento della quota associativa, dichiarata dal Consiglio Direttivo.
L'entità delle quote associative annue (diversificate per categorie) è determinata su proposta del Consiglio Direttivo con delibera dell'Assemblea.
Sono considerati "associati" coloro che intendono partecipare a singole iniziative promosse da BIBBIA APERTA senza acquistare la qualità di soci. Gli associati non hanno diritto di voto nell'assemblea.

 

Art.4 L'Associazione si avvale di specialisti in materie bibliche e affini ed altresì di personalità di diverse aree scientifico-culturali e professionali, a cui chiede di contribuire alla ideazione ed elaborazione dei programmi dell'Associazione, la cui definizione e responsabilità restano del Consiglio Direttivo.

 

Art.5 Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. i Revisori dei Conti.
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salva la rifusione di spese documentate nell'espletamento del proprio mandato.

 

Art.6 L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative. Ogni socio ha diritto al voto che esprime personalmente o mediante delega ad altro socio. Non è ammessa delega a non soci.
Il partecipante all'assemblea può avere una delega.

 

Art.7 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di giugno.
L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data prefissata, con l'indicazione del luogo, giorno, ora delle convocazione della riunione e dell'ordine del giorno da trattare.
È convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci, in entrambi i casi con indicazione dell'ordine del giorno.

 

Art.8 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione è validamente costituita quale che sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi senza tener conto degli astenuti.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza semplice previa determinazione del loro numero, secondo l'art.9, da parte dell'assemblea.
Le modifiche dello statuto sono adottate con il voto favorevole, anche inviato per corrispondenza, di almeno la metà più uno dei soci iscritti.
Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato con il voto favorevole, anche inviato per corrispondenza, di almeno due terzi dei soci iscritti.
Alle deliberazioni relative alle nomine ed ai provvedimenti concernenti i soci si procede a scrutinio segreto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, che nomina all'inizio della riunione il segretario e almeno due scrutatori. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

 

Art.9 Sono di competenza dell'Assemblea:
a. le direttive generali dell'Associazione;
b. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
c. la determinazione delle quote di cui all'art. 3;
d. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci;
e. l'elezione di tre Revisori dei Conti;
f. le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

 

Art.1O Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti come previsto dall'art.9, e dura in carica tre anni.
Esso elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che rivestiranno tale carica per la durata del mandato.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione.
Ai fini della validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del Consiglio.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, nel caso di parità, con prevalenza del voto di chi presiede.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

 

Art.11 Il Consiglio Direttivo:
a. stabilisce le direttive ed i programmi per l'azione di breve termine dell'Associazione, nel rispetto dei criteri generali definiti dall'Assemblea;
b. predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
c. provvede, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, alle spese, all'amministrazione del patrimonio e alla gestione del fondo comune;
d. delibera sulle domande di adesione;
e. dispone l'impiego delle somme necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
f. decide sulla sede dell'associazione;
g. indica gli specialisti e le personalità scientifiche, culturali e professionali di cui all'art. 4;
h. nomina rappresentanti dell'Associazione presso altri enti, istituzioni ed associazioni ai sensi dell'art.2.

 

Art.12 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con la facoltà di agire e resistere in tutti i gradi e in tutte le sedi di giurisdizione, nominando procuratori alle liti.
Provvede - coadiuvato dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario - alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, al coordinamento dell'attività della associazione, all'amministrazione ordinaria e alla vigilanza della stessa.
Qualora venga a mancare per dimissioni od altra causa il Presidente, il Vice-Presidente lo sostituisce fino alla successiva assemblea.

 

Art.13 I Revisori dei Conti sono eletti in numero di tre dall'Assemblea anche tra non soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea con propria relazione.

 

Art.14 Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
a. dal versamento iniziale delle quote dei soci fondatori;
b. dalle quote dovute ai sensi dell'art.3;
c. dall'eventuale avanzo della gestione annuale;
d. da contributi finanziari di terzi, enti pubblici e privati, ricevuti a sostegno delle finalità associative;
e. dall'eventuale patrimonio formato da beni mobili e immobili che per donazioni, lasciti, acquisti o altro titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione.
Con il fondo comune si provvede al funzionamento dell'Associazione e a tutto quanto necessario per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

 

Art.15 Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo e il bilancio consultivo che vengono sottoposti alla approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione dei Revisori dei Conti.
Il consuntivo e la relativa relazione devono restare depositati presso l'Associazione a disposizione dei soci nei dieci giorni che precedono l'Assemblea.

 

Art.16 Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea stabilisce la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali residue ad associazioni od enti aventi finalità affini.

 

At .17 Nei caso di gravi controversie fra i soci, l'Associazione ed i suoi organi, nonché relativamente alla interpretazione ed applicazione dello Statuto, l'Assemblea nomina tre Probiviri, anche non soci, ai quali vengono affidate le relative decisioni. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure e il loro lodo sarà inappellabile.

 

Art.18 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.


martedì 13 gennaio 2009   .